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Riferimenti normativi: articolo 13, comma 1, lett. a) d.lgs. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo ex articolo 8 d.lgs. 33/2013
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L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società da eservitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci Enti Pubblici nelle specifiche deliberazioni assunte, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.
L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tale caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in tal caso il parere del Collegio Sindacale.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in quanto Amministratore nominato direttamente dal Comune di Venezia, riferisce semestralmente al socio Comune di Venezia sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
----------------------------- ultimo aggiornamento in data 24/03/2017 -----------------------------------------------