Nella delibera A.N.A.C. n. 236/2017 in materia di attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, l'Autorità chiarisce che " sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «publiche amministrazioni» di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del dlgs 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012. Si tratta degli enti per i quali l’Autorità, con la delibera n.1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».

Per «pubbliche amministrazioni» l’art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonchè le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione ".

Le società in controllo pubblico, salvo ulteriori e diversi orientamenti dell'Autorità, non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicaione.

 

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