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L'accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.
L'istanza di accesso civico generalizzato è gratiuta e non richiede motivazione alcuna.
L'istanza può avere ad oggetto la richiesta di qualsiasi dato, documento ed informazione. Tuttavia, non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni la Società dispone. Inoltre, nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento della Società, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento della Società.
L’istanza,debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, è presentata all’Organo Amministrativo:
Le istanze presentate per via telematica, ai sensi dell'art. 65 del CAD, sono valide se:
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, il Servizio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, la Società è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.
I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.
Il Servizio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.
NOMI UFFICI COMPETENTI CUI PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO
------------- Aggiornamento in data 31/03/2021 --------------------------