Riferimenti normativi: Articolo 5, comma 1 e 4, D.Lgs. 33/2015

Aggiornamento: Tempestivo

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La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza è il principio cardine fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini, costituendo, inoltre, una misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione. A questa impostazione consegue, nel novellato decreto 33/2013, una estensione del diritto all’informazione, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), che inquadra la trasparenza come regola generale, seppure con grande attenzione alla riservatezza e riconoscendo la necessità di alcune eccezioni.

Esistono due tipologie di accessi civici:

  1. Accesso civico semplice
  2. Accesso civico generalizzato

L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Società abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza. L’accesso civico rimane pertanto circoscritto ai soli atti, documenti  e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

 

LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA E AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

 

 

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